A partire dal giorno in cui viene proclamato un elevato rischio di incendio nell’ambiente naturale è vietato:
- appiccare incendi e gettare oggetti in fiamme o altri oggetti o sostanze che potrebbero causare un incendio,
- accendere fuochi,
- accendere fuochi nelle aree adiacenti alle infrastrutture,
- accendere falò,
- al di fuori delle aree edificate, l’uso di oggetti, apparecchiature o lo svolgimento di attività che potrebbero causare un incendio e
- l’organizzazione di fuochi d’artificio.