A fine anno, ricordiamo sarà necessario rinnovare il permesso di esercizio per l'orario di lavoro prolungato. I ristoratori e gli agricoltori hanno l’obbligo di rispettare l’orario d’esercizio determinato secondo le norme e ottenere i permessi da parte delle autorità comunale competente.
Distinguiamo tra orario d’esercizio regolare e prolungato
Per l’orario d’esercizio regolare si intende l’orario di apertura tra le 6:00 e le 22:00, al di fuori di questo orario è considerato orario prolungato.
Il ristoratore deve comunicare all'autorità competente del comune l'orario di apertura del proprio esercizio di ristorazione 15 giorni prima:
- dell’inizio del nuovo anno d’esercizio per l’anno d’esercizio successivo,
- all’avvio dell’attività,
- modifica dell’orario di apertura.
Indipendentemente da quanto previsto al primo comma, il ristoratore che comunica solo l’orario di esercizio regolare e non richiede l’orario di esercizio prolungato, dopo la prima conferma non è tenuto a rinnovare il permesso d’esercizio ogni anno, se quest’ultimo non viene modificato e non si sono verificate modifiche per quanto riguarda i dati di base dell’esercizio di ristoro (nome, sede...).
Per l’esercizio durante l’orario di lavoro prolungato è necessario presentare domanda all’autorità competente, il modulo è disponibile sul sito internet del comune: Accesso al modulo <<
Il modulo di domanda con gli allegati deve essere presentato almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’esercizio in orario di apertura prolungato, presso l’ufficio protocollo del comune (di persona, per posta o via posta elettronica).
Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento sui criteri per la determinazione dell’orario di apertura degli esercizi di ristorazione e delle aziende agricole in cui si svolgono attività di ristorazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 78/99, 107/00, 30/06, 93 /07 e 16/21) in assenza di autorizzazione da parte dell’autorità comunale competente, il ristoratore può operare oltre l’orario di esercizio i giorni precedenti ai giorni festivi, previsti dalla legge, nonché il martedì grasso e per la festa di San Martino (una volta ciascuno), in altre occasioni solo con il consenso dell’autorità competente comunale responsabile per la ristorazione.